Utilizzi ed assegnazioni provvisorie, le novità dopo il 3° incontro
Si è tenuto, nel corso della giornata, il 3° incontro per la definizione del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
Personale docente ed educativo
Nel corso della mattinata si è praticamente conclusa la discussione relativa alla parte docenti ed educativi. Rispetto alle questioni sul tavolo, riferite anche nel messaggio precedente, le novità concordate sono le seguenti:
– il CCNI avrà validità triennale;
– l’art.6 bis (licei musicali e coreutici) avrà validità ancora solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell’anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo/cattedra. Confermato, anche, l’accantonamento per i supplenti in servizio per il 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.
– all’art.7 (assegnazioni provvisorie) si è ripristinato il testo del 2015/16 per quanto concerne la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno della provincia ottenuta con la mobilità. Confermati invece, rispetto al testo dello scorso anno, i requisiti per l’accesso all’assegnazione provvisoria. Introdotta anche la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale nei comuni costituiti da più distretti nel caso in cui l’interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all’art.8. E’ anche stato previsto che l’espressione del codice sintetico del comune/distretto subcomunale sia obbligatoria; in caso contrario la domanda non sarà annullata ma verrà presa in esame solo per le scuole del comune di ricongiungimento;
– all’art.8 (precedenze) è stato previsto che l’indicazione del comune/distretto subcomunale di assistenza/cura/residenza sia obbligatorio. Come detto sopra, nel caso di omissione del codice sintetico e di espressione di scuole di altri comuni la domanda non sarà annullata ma presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.
Personale ATA
E’ stato sostanzialmente ricalcato il testo dello precedente CCNI, realizzando omogeneità con i docenti per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria.
Siamo ancora in attesa che l’Amministrazione ci dia riscontro rispetto alla richiesta di specificare all’art.14 che non è obbligatoria la sostituzione del Dsga su posto libero per tutto l’anno da parte dell’assistente amministrativo titolare della II posizione economica.
Potranno richiedere l’assegnazione provvisoria gli ex LSU di Palermo e gli ex COCOCO stabilizzati; i posti liberati saranno comunque a disposizione per le operazioni del restante personale.