Tempo di elezioni: ecco le norme sui permessi
NORME SUI PERMESSI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E I REFERENDUM
PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
- Per chi lavora nel privato non è più possibile usufruire di permessi per lo svolgimento della campagna elettorale (si veda l’art. 15 al seguente link – http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf);
- Per il dipendente pubblico a tempo indeterminato sono utilizzabili i permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno). Il docente a tempo indeterminato può usare come permessi i sei giorni lavorativi di ferie (http://www.istruzione.bergamo.it/Comunicazioniusp/Comunicazioni-U.S.P-1/archivio-comunicazioni-2008/marzo/c_17_03_08.pdf – per approfondire si veda il punto 4 del link);
- Il dipendente a tempo determinato può fruire dei permessi previsti dal contratto ma si tratta di permessi NON retribuiti;
- Il dipendente pubblico e privato può usufruire, ovviamente, dei periodi di aspettativa non retribuita con la perdita del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.
DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA
E’ riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo delle operazioni di voto e di scrutinio ai seguenti lavoratori:
Dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato o determinato (anche temporaneo) che svolga le mansioni di presidente, scrutatore o segretario (componenti del seggio elettorale), rappresentante di lista, rappresentante dei promotori del referendum (in caso di referendum popolare), di vigilanza o altro.
L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti, quindi è vietato richiedere prestazioni lavorative nei giorni delle operazioni elettorali, neppure se esse fossero collocate in orari diversi da quelli di presenza al seggio.
Riposi compensativi
I lavoratori impegnati a vario titolo al seggio hanno diritto a recuperare i giorni non lavorativi coinvolti con giorni di recupero concordati con il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze di servizio.
Salvo diverso accordo con il datore di lavoro, il lavoratore impegnato nel seggio ha diritto a recuperare il giorno festivo di impegno elettorale (la domenica) oppure i giorni festivi nel caso abbia anche il sabato libero nel suo orario di lavoro (il caso della “settimana corta”, comprendente il sabato più la domenica) nei giorni successivi alle operazioni elettorali. La fruizione del riposo, quindi, si avrebbe dal martedì. Nel caso in cui lo scrutinio si protraesse oltre la mezzanotte del lunedì i giorni di riposo scatterebbero dal mercoledì.
In caso di mancato godimento immediato dei riposi compensativi – ad esempio nel caso di particolari esigenze di servizio – al lavoratore spetterà il pagamento delle quote di retribuzione dovute oppure il godimento delle stesse in un momento successivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/05/22/090A2249/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/13/092G0075/sg
ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Non vi è alcun apposito permesso per recarsi a votare;
Il lavoratore del comparto pubblico con rapporto a tempo indeterminato può chiedere permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il comune di residenza in cui esercitare il diritto di voto, attraverso i mezzi di trasporti pubblici (treno, nave, aereo).
Eccezione:
Il permesso retribuito per recarsi a votare è consentito soltanto al lavoratore che sia stato trasferito nel periodo prossimo alle elezioni che non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali del paese/città della nuova residenza, pur avendo provveduto a chiedere il trasferimento della residenza stessa entro il termine dei 20 giorni. Solo in questo caso il lavoratore ha diritto ad un permesso di voto di UN GIORNO per distanze da 350 a 700 km e di DUE GIORNI per distanze superiori ai 700 km o nel caso in cui nel viaggio siano coinvolte le zone insulari della Penisola.
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/1992/circ.23_1992.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/03/20/092A1310/sg
AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per l’esercizio del diritto di voto sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori sia in Italia che all’estero. Per usufruirne occorre presentare la tessera elettorale e, rispetto al viaggio di ritorno, la stessa deve contenere il timbro attestante la votazione avvenuta. In assenza di tessera elettorale, durante il viaggio di andata, il viaggiatore potrà presentare un’autocertificazione.
A tal proposito riportiamo il link già segnalato in alto: