Supplenze, la circolare ministeriale: ecco le principali novità
In allegato il testo della C.M. del 28/08/2018 con le istruzioni operative in materia di supplenze nella quale abbiamo evidenziato in grassetto le principali novità.
In particolare segnaliamo:
– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.
– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.
– e’ stato introdotto un nuovo paragrafo (“diplomati magistrali – scuola primaria e dell’infanzia) che illustra l’applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto “dignita'” relativamente all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in gae con riserva. Viene precisato che i contratti conferiti fino al 30/06 saranno validi fino al termine apposto (30/06).
– al punto 2 (conferimento supplenze personale ata) è precisato che il completamento puo’ operare solo solo tra disponibilità dello stesso profilo.
Viene precisato, inoltre, che il personale amministrativo e tecnico puo’ essere sostituito dal 30° giorno di assenza.
– viene introdotto un nuovo paragrafo che fornisce disposizioni in materia di “ITP”.
Recenti sentenze del Consiglio di Stato, citate nella circolare, hanno affermato che il solo diploma non è titolo sufficiente per l’inserimento nella seconda fascia di istituto. La circolare fornisce le seguenti indicazioni:
vanno cancellati dalla seconda fascia gli inserimenti con riserva destinatari di sentenze sfavorevoli;
vanno mantenuti gli inserimenti con riserva nel caso di provvedimenti cautelari in attesa della sentenza definitiva;
vanno mantenuti in II fascia a pieno titolo i destinatari di sentenze passate in giudicato;
e’ da escludere l’inserimento con riserva per coloro che non sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali.
Cio’ premesso, qualora vengano sottoscritti contratti di lavoro a ITP inseriti con riserva, dovrà essere apposta la clausola risolutoria.
– nel paragrafo “disposizioni comuni” l’amministrazione dà notizia dell’abrogazione del comma 131 della L.107/2015 che impediva il conferimento di supplenze annuali al personale già destinatario di supplenze annuali per oltre 36 mesi su posto vacante.
viene inoltre precisato che i contratti di supplenza non possono piu’ essere conferiti fino all’avente diritto in applicazione dell’art.41 CCNL.
Viene reintrodotta la precisazione di quanto disposto dagli artt.40 e 60 del CCNL 26/11/2007 (7 giorni prima e 7 giorni dopo, domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero) e si precisa infine che nel caso di completamento dell’orario settimanale si ha diritto al pagamento della domenica.
Per quanto riguarda il part time, è imminente la pubblicazione da parte del MIUR di una FAQ in cui si precisa che il destinatario di un contratto FIT può richiedere il part-time all’atto della sottoscrizione del contratto stesso: per la valutazione dell’anno FIT i giorni di servizio obbligatori saranno ridotti proporzionalmente, come già precisato per il superamento dell’anno di prova dalla nota 36167 del 2015.