Sentenza di merito sul ricorso UIL Scuola, partecipano alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni firmatarie del CCNL
Con la sentenza di merito del giudice del lavoro, che porta la data del 22 gennaio 2025, si chiude un’altra tappa del percorso avviato quasi un anno fa col ricorso contro il Ministero da parte della UIL Scuola, che rivendicava il diritto di partecipare a tutti i livelli della contrattazione integrativa e agli altri istituti delle relazioni sindacali (confronto e informativa).
Un percorso che ha visto in precedenza due pronunciamenti: il primo (19 aprile 2024) previde l’ammissione in via cautelare della sigla ricorrente solo agli istituti dell’informativa e del confronto, non accogliendo invece la richiesta di partecipare alla contrattazione integrativa; col secondo (20 giugno 2024) fu disposto l’annullamento della sospensiva, non esistendone ad avviso dei giudici i presupposti, in quanto l’esclusione dagli altri istituti non costituiva un rischio di grave pregiudizio per il ricorrente.
L’ultimo pronunciamento, confermando l’esclusione della UIL Scuola da tutti i livelli della contrattazione integrativa, ne consente invece l’accesso all’informativa e al confronto.
Un commento più approfondito e puntuale si potrà fare, ovviamente, solo quando saranno rese note le motivazioni della sentenza, di cui al momento si conosce solo il dispositivo: si fa comunque fatica a considerare manifestamente logica la distinzione operata fra i diversi istituti delle relazioni sindacali, negando a chi non sottoscrive il CCNL l’accesso alla contrattazione, orientamento assunto da subito dal giudice con estrema chiarezza, mentre lo si ammette a partecipare a istituti che, in particolare per quanto riguarda il confronto, sono in effetti propedeutici alla contrattazione stessa.
È chiaro – ma lo era già dall’inizio – che la UIL Scuola ha perso la partita più importante nel momento in cui non ha ottenuto di essere ammessa ai tavoli di contrattazione integrativa; una sconfitta che sarebbe stata ancora più evidente se nel frattempo la UIL Scuola non avesse espressamente rinunciato, nel corso del processo, a quella rivendicazione. Solo per questo motivo la sentenza del 22 gennaio si limita a trattare di informazione e confronto, senza far più alcun cenno alla richiesta di accesso ai tavoli contrattuali.
Va detto, peraltro, che si fa fatica a ricordare se vi siano state obiezioni della UIL Scuola quando, nelle fasi iniziali del lungo negoziato per il CCNL 2029/21, sono state in discussione le parti del contratto relative alle relazioni sindacali, pervenendo alla redazione di testi su cui non furono mosse, allora, contestazioni di sorta da alcuna delle sigle presenti al tavolo.
Ma sulla flessibilità delle opinioni e dei comportamenti si è già detto abbastanza ricordando ciò che avvenne nel 2018, quando a fronte della richiesta di una sigla non firmataria del CCNL 2016/18 di essere ammessa alle relazioni sindacali – richiesta del tutto analoga alla sua di oggi – la UIL Scuola si oppose in tribunale. Viva la coerenza.