Rinnovo CCNL 2019/21: aggiornamento sulle trattative
Mercoledì 22 febbraio si è svolto il previsto incontro all’ARAN per la prosecuzione delle trattative. Sul tavolo la parte di testo del contratto relativa al personale ATA per quanto riguarda il periodo di prova, permessi e congedi e l’articolo 59 (incarico presso altra istituzione scolastica di personale già assunto in ruolo).
La CISL Scuola ha richiamato anzitutto l’esigenza di un’attenta riflessione per quanto riguarda l’art. 59 e ha proposto, tenuto conto delle esigenze e delle attese del personale interessato e di quelle legate alla funzionalità degli uffici, che sia previsto un periodo di 30 gg. nel corso del quale il personale possa verificare, d’intesa con l’Amministrazione, la possibilità di prorogare la supplenza permanendo sul nuovo posto. Concluso tale periodo, il contratto potrebbe essere confermato fino al termine delle attività didattiche ovvero dell’anno scolastico. In tal modo sarebbe garantita da un lato la possibilità dell’interessato di ritornare sul posto di titolarità (evitando il rischio di rimanere senza retribuzione a causa dell’aspettativa in atto) e dall’altro la funzionalità degli uffici.
Sempre con riferimento all’art.59 (ma anche all’art.36), per la CISL Scuola occorre garantire al personale già di ruolo che stipula un contratto per una frazione oraria il diritto al completamento anche con supplenze brevi.
Un’ulteriore richiesta è stata quella di aggiornare a fase successiva l’esame di quanto il contratto 2006/09 prevede in tema di congedi, in particolare quelli parentali, dato che la materia è oggetto di modifiche di carattere legislativo.
Rispetto al testo proposto dall’ARAN, la CISL scuola ha richiesto di estendere il confronto anche ai seguenti temi:
- disposizioni relative alle posizioni economiche, come già più volte proposto negli incontri relativi alla trattazione dei nuovi profili del personale ATA
- disciplina relativa alla risoluzione del contratto di lavoro anche fuori dal termine previsto dalla rituale “finestra” (peraltro, sempre più anticipata nei tempi)
- equiparazione – se necessario, in ragione del costo contrattuale, anche in modo graduale – della disciplina dei permessi fra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
- attività di formazione in ingresso e in servizio sia del personale docente (anche a seguito dell’emanazione del D.L.36) che del personale ATA. In particolare, la CISL Scuola chiede che sia esplicitato, come peraltro indicato nell’atto di indirizzo, che le attività di formazione devono avvenire in orario di servizio
- attività poste a carico del fondo dall’art.88 (Fondo MOF)
- disciplina relativa alla mobilità per le scuole italiane all’estero.
La trattativa riprenderà il 7 marzo e nei giorni successivi sulle sezioni riguardanti Università, Ricerca e AFAM, dopodiché si affronteranno gli altri argomenti ancora in sospeso per il settore Scuola, ivi compreso quello degli ordinamenti professionali del personale ATA.