Reddito e Quota 100, ecco in sintesi alcune novità per la scuola
Ieri sera l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 1018-B, conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Riportiamo di seguito alcune novità, oltre a quelle già comunicate il 30 gennaio.
- VALORIZZAZIONE PUNTEGGIO AI FINI DEL CONCORSO
Il comma 7- bis dell’art. 14 prevede una disposizione che valorizza il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in occasione del primo concorso che verrà bandito ai sensi dell’art. 17, comma 2 lettera d) del dlgs 59/2017 per la scuola secondaria di I e II grado.
La norma prevede che sul punteggio complessivo che verrà assegnato in occasione del prossimo concorso per la secondaria, il 40% sia destinato ai titoli e, di questo 40%, la metà sarà destinata ai titoli di servizio. (esempio: su base 100, l’applicazione dell’emendamento comporta che 40 punti siano destinati ai titoli di cui 20 punti al servizio”.
- AUMENTO IMPORTO FINANZIABILE AI FINI DEL TFS:
La modifica apportata al comma 7 dell’art. 23, comporta che la somma finanziabile è di 45.000 euro e non più di 30.000 euro.
Ricordiamo che possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti cui è liquidata la pensione quota 100, nonchè coloro che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, al trattamento di pensione con le regole della Fornero (art. 24 decreto-legge 201/2011)
- NIENTE LIMITE DI ETÀ PER IL RISCATTO DELLA LAUREA
Il decreto introduce una nuova modalità di riscatto degli studi universitari.
L’Art. 20 prevede in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative.
Può essere riscattato l’intero periodo, oppure i singoli periodi.
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrazione fiscale per detti soggetti di un importo pari al 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
Inoltre, il versamento per il riscatto dell’onere può essere effettuato in unica soluzione, oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Il decreto prevede che il riscatto è consentito solo per i periodi da valutare con il sistema contributivo.
Il testo definitivo, modificato rispetto a quello originario ha:
- Eliminato il limite dei 45 anni entro cui richiedere il riscatto
- Specificato che tali periodi sono parificati a periodi di lavor