Personale docente con compiti di tutor nei percorsi di formazione iniziale, il decreto con criteri di selezione e contingente degli esoneri
Col decreto n. 256 del 28.12.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto col Ministro dell’università e della ricerca e col Ministro dell’economia, provvede a disciplinare la determinazione del contingente e i criteri di selezione del personale docente necessario per lo svolgimento delle attività di tutoraggio nelle istituzioni scolastiche e nei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Per entrambe le tipologie di tutor previste dalla normativa di riferimento (tutor dei tirocinanti e tutor coordinatore) il decreto indica requisiti e modalità di reclutamento.
Per i soli docenti cui viene affidato il ruolo di tutor coordinatore presso i Centri multidisciplinari individuati dalle Università, il decreto definisce entità e ripartizione territoriale degli esoneri e semiesoneri che è possibile attribuire: si tratta di 1.588 esoneri totali e 3.176 esoneri parziali (fino al massimo del 50% dell’orario di insegnamento), di cui è riportata in allegato al decreto la tabella di ripartizione fra le diverse regioni.
I tutor dei tirocinanti, per i quali non è previsto esonero, sono individuati dai Dirigenti Scolastici tra i docenti confermati in ruolo. L’esame ai candidati per l’assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti. Requisiti e titoli sono riportati nella tabella 1 dell’allegato A.
I tutor coordinatori, destinatari degli esoneri o semiesoneri, sono invece selezionati e reclutati dai Centri interdisciplinari con appositi bandi. Requisiti, titoli e articolazione del colloquio di valutazione sono riportati nella tabella 2 dell’allegato A. I docenti interessati (in servizio a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni) devono inviare la propria domanda al Centro presso cui intendono svolgere l’attività, seguendo quanto richiesto dallo specifico bando di concorso.
L’incarico di tutor coordinatore ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.
L’orario di servizio dei docenti con esonero totale è quello stabilito per il personale amministrativo dei Centri presso cui prestano la propria attività, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.
L’orario di servizio presso i Centri del personale in semiesonero è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. La prestazione complessiva (presso i Centri e presso la propria istituzione scolastica) non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
Per la sostituzione del personale utilizzato presso i Centri si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per il periodo di durata dell’esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all’a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i Centri a decorrere dal mese di gennaio 2024 si provvede con supplenze temporanee.