Permessi orari e assenze, ecco alcune importanti FAQ sul nuovo CCNL
Facendo seguito ad alcuni quesiti pervenuti in merito all’applicazione del nuovo CCNL, di seguito le faq riguardanti i chiarimenti richiesti in applicazione degli art. 31 e 33 del nuovo CCNL:
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FAQ N.1 – Art. 31-Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
D.: sono un ATA con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti. Ho chiesto un permesso orario per motivi personali e familiari per l’intera giornata lavorativa. Quante ore mi restano?
R.: L’art. 31 comma 2 lettera e) del nuovo CCNL dispone che l’incidenza oraria del permesso richiesto per l’intera giornata è convenzionalmente pari a 6 ore.
Pertanto nel caso in esame restano da fruire 12 ore di permesso.
FAQ N. 2 – Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici
D.: Da quale data possono essere fruiti i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?
R.: Dal 19 aprile 2018, data della sottoscrizione definitiva del CCNL.
Il computo delle 18 ore di permesso partirà da tale data.
FAQ N. 3 – ART. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici
D. Come deve essere giustificata l’assenza relativa al permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici?
R.: L’assenza è giustificata anche in ordine all’orario mediante attestazione:
- del medico, anche privato, che ha svolto la visita
oppure
- del personale amministrativo della struttura, anche privata, dove si è svolta la prestazione.
L’attestazione è inoltrata direttamente dal lavoratore oppure é trasmessa anche per via telematica a cura del medico o della struttura dove si è svolta la prestazione.