Pensioni “Quota 103” e “Opzione Donna”, presentazione domande dal 1° al 28 febbraio 2023
Dal 1° al 28 febbraio sono aperte le funzioni POLIS per presentare l’istanza di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023 per coloro che possono far valere i requisiti previsti dalla legge di bilancio per il 2023, riguardanti in particolare la cosiddetta “quota 103″ e l'”opzione donna” modificata. Con la nota 4814 emessa in data 30.1.2023 dalla Direzione del Personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito si dettano le relative istruzioni. Questi i requisiti richiesti
- Quota 103. Hanno la facoltà di accedere alla pensione anticipata coloro che, entro il 31 dicembre 2023, raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contrinutiva di almeno 41 anni (la somma dei due requisiti determina la “quota 103”). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/24), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
- Opzione donna “modificata” Possono beneficiare di questo tipo di trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato una anzianità contributiva pari a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) assistenza ex art.3, comma 3 della Legge 104/1992;
b) riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. Il requisito anagrafico viene ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due.
Le relative istanze, da inoltrarsi esclusivamente attraverso il sistema POLIS, potranno essere presentate dal 1° al 28 febbraiio 2023 utilizzando le apposite funzioni messe a disposizione nella sezione “Istanze On Line”, e cioè:
- Cessazione on line – personale docente, educativo IRC e ATA – Quota 103
- Cessazione on line – personale docente, educativo IRC e ATA – Opzione donna
- Cessazione on line – Dirigenti scolastici – Quota 103
- Cessazione on line – Dirigenti scolastici – Opzione donna.
Rimane confermato, per i Dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.
Per la presentazione delle domande di pensione all’INPS la nota richiama espressamente quelle già indicate nella circolare n. 31924 dell’8 settembre 2022. In particolare, per la domanda per opzione donna messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito istituzionale, l’interessata dovrà indicare le specifiche condizioni soggettive.
Ape sociale Ricordiamo, infine, che la Legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato anche per l’anno 2023 le disposizioni della Ape Sociale. In questo caso, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’Ape sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate tutte le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Nello specifico, l’allegato 3 alla Legge 234/2021 annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate“.
Infine, la circolare precisa ancora che le lavoratrici che hanno già presentato la domanda di cessazione per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la nuova domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla APE sociale, esclusivamente entro il 31 marzo 2023, potranno, una volta avuta comunicazione dall’INPS dell’esito positivo della relativa istruttoria, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.
La circolare, illustrata in bozza dal Ministero nell’informativa ai sindacati svoltasi il 27 gennaio, non dice nulla in merito alla possibilità, riconosciuta dalla legge di bilancio a chi ha i requisiti di “Quota 103”, di rimanere in servizio beneficiando del bonus contributivo, ossia di proseguire nell’attività lavorativa senza versare la contribuzione ai fini pensionistici, così da avere in busta paga una retribuzione netta più elevata. Su questa nuova modalità, e sui riflessi che comporta in termini di calcolo del trattamento di pensione spettante nel momento in cui avverrà l’effettiva cessazione dal servizio, la CISL Scuola ha chiesto che vengano forniti, in tempo utile per chi voglia avvalersene, i necessari chiarimenti. Alla richiesta, fatta propria anche dalle altre organizzazioni, il direttore generale dell’INPS, presente all’informativa del 27 gennaio, ha risposto annunciando al riguardo l’imminente diffusione di una circolare, che sarà pubblicata d’intesa col Ministero del Lavoro. Si rimane dunque in attesa della circolare INPS, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe recepire in una propria ulteriore nota.