Pareri del CSPI sul “percorso di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria” e sul “riconoscimento e accreditamento degli ITS Academy”
Nell’adunanza plenaria svoltasi oggi, 21 giugno, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità due pareri favorevoli
- sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 (provvedimento che definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado e che determina, altresì, i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni della formazione superiore, le modalità organizzative, i costi massimi da sostenere a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento);
- sullo schema di decreto ministeriale recante i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 99/2022
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In premessa del primo dei due pareri il CSPI, richiamando la centralità e l’importanza della formazione iniziale del personale docente
- ricorda che il Consiglio medesimo ha ripetutamente sollecitato il Ministero dell’Istruzione ad individuare un percorso di reclutamento omogeneo e univoco e a definire, quindi, un sistema ordinario che dia ai candidati certezze di programmazione per approdare a una riforma del reclutamento che metta al centro la formazione con percorsi abilitanti strutturati e stabili al fine di assicurare preparazione adeguata alle necessità formative degli studenti;
- valuta nel complesso positivamente la declinazione puntuale degli obiettivi formativi minimi finalizzati a definire i percorsi di formazione iniziale, apprezzando per la realizzazione di detti percorsi il richiamo allo svolgimento in presenza; ciò per garantire una didattica attiva e laboratoriale, modalità che i docenti potranno poi utilizzare con gli studenti;
- rileva che non sono stati destinati specifici finanziamenti per detti percorsi al fine di assicurare un’offerta formativa di corsi abilitanti più ampia e di qualità sull’intero territorio nazionale;
- rileva altresì l’importanza di prevedere facilitazioni e borse di studio per garantire a tutti la possibilità di accesso a fronte di costi (€ 2.500) non sempre alla portata;
- apprezza, in coerenza con la norma originaria, la presenza significativa di tirocinio diretto e la previsione di percorsi specifici per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato;
- giudica positivo che si confermi l’accesso ai percorsi abilitanti semplificati per i docenti che intendano acquisire un’ulteriore abilitazione;
- auspica che il Ministero dell’Istruzione individui modalità che siano omogenee e univoche per la definizione del fabbisogno e la predisposizione dell’offerta di percorsi in modo da assicurare l’esigenza di formazione a tutti gli interessati;
- propone che l’individuazione dei criteri di precedenza nelle ammissioni sia affidata al Ministero dell’Istruzione, diretto responsabile della programmazione e delle esigenze di personale nell’ambito del funzionamento del sistema scolastico, mitigando così il disequilibrio tra esigenza di posti nelle scuole e disponibilità delle Università a erogare corsi;
- rileva alcuni aspetti problematici relativi alla definizione e retribuzione del tutor, segnalando anche il fatto che le risorse nell’immediato sono attinte dal “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (art. 10, comma 5, decreto-legge 282/2004), mentre dal 2025 saranno prelevate dal fondo destinato alla card-docente (art. 1, comma 123, legge 107/2015), penalizzando, di fatto, il finanziamento delle attività di aggiornamento di tutto il personale insegnante;
- paventa, in relazione all’attuazione del provvedimento in esame, un possibile tardivo avvio dei percorsi abilitanti, auspicando, in considerazione del loro termine finale fissato al 31.5.2024, un’abbreviazione dei tempi riservati agli adempimenti iniziali;
- segnala la necessità di inserire nel testo del DPCM uno specifico richiamo alle scuole slovene o bilingue sloveno-italiano;
- auspica, infine, l’effettuazione di un monitoraggio intermedio rispetto alla previsione.
Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime nell’articolato e negli allegati al decreto puntuali e specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica.
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Sul secondo parere il CSPI, espresso sempre con unanime voto favorevole,
- ricorda che nei pareri espressi nella seduta del 4 maggio 2023 ha già sottolineato il ruolo e il compito che gli ITS Academy svolgono e potranno svolgere in modo ancora più pervasivo nella proposta formativa del sistema scolastico italiano;
- evidenzia che l’intera procedura risulta caratterizzata da un livello di governance regionale molto marcata (adozione degli avvisi per la costituzione di ITS; selezione e approvazione delle candidature; riconoscimento e accreditamento delle Fondazioni; verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento e del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi; definizione delle procedure per la sospensione e per la revoca dell’accreditamento);
- ritiene pertanto necessario che 1) le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano – per evitare un’eccessiva disomogeneità dei criteri di accreditamento stesso – comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature, a standard nazionali; 2) sia inserito l’espresso rinvio a quanto riportato nell’allegato A; 3) l’accreditamento delle sedi sia attribuito dal Ministero dell’Istruzione, a garanzia della dimensione nazionale del sistema; 4) siano definite le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali;
- evidenzia favorevolmente l’inserimento di specifici articoli nei quali sono indicati criteri e tempistica per un’eventuale possibilità di sospensione dell’accreditamento delle Fondazioni ITS Academy qualora venissero meno i requisiti minimi richiesti al mantenimento dell’accreditamento medesimo;
- chiede che sia tenuta in considerazione la richiesta, già espressa lo scorso 4 maggio, di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinché non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, auspicando al contempo che “la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS Academy” e la “qualità dell’offerta formativa proposta” si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attività della fondazione.