Parere del CSPI sul concorso riservato a posti di dirigente scolastico
Nell’adunanza plenaria svoltasi oggi, 16 maggio, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto quasi unanime (una sola astensione) il parere sullo schema di decreto ministeriale che “definisce le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per coloro che non hanno superato le prove del concorso indetto con DDG n. 1259 del 2017 e abbiano tuttora un ricorso pendente avverso tali esiti ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate“.
Il CSPI, tenuto conto delle numerose e significative criticità in relazione allo schema di decreto, ha ritenuto “che il pieno accoglimento di tutte le osservazioni proposte e di tutte le richieste di modifica segnalate sia vincolante per l’espressione di un parere positivo. Nei confronti dell’attuale testo di schema di decreto il parere è negativo“.
Il CSPI, sottolineando in apertura di parere che lo schema di decreto in esame è adottato a norma della legge 14/2023, art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies (conversione del decreto-legge 198/2022, cosiddetto “Milleproroghe”)
- esprime forte disappunto per una disposizione normativa che “consente un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente della pubblica amministrazione, quale è il dirigente scolastico, a chi ha proposto ricorso avverso il mancato superamento di una delle prove previste dal bando di concorso, costituendo un precedente che sarà causa di un inevitabile contenzioso anche nelle future tornate concorsuali“, rimarcando, peraltro, che le motivazioni addotte nei ricorsi sono state riconosciute infondate nella totalità delle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione;
- evidenzia che appaiono poco coerenti alcune scelte presenti nello schema di decreto, che rendono ancora più discutibile l’attuazione della normativa. Dette scelte sono probabilmente foriere di altro contenzioso da parte delle categorie escluse dalla procedura in oggetto. Ad esempio, tra le altre, quella dei ricorrenti che, non avendo superato la prova scritta, abbiano non solo ricorso avverso il decreto di non ammissione alla prova orale, ma successivamente, con motivi aggiunti, abbiano impugnato anche la graduatoria finale;
- ritiene incomprensibile – per la loro rilevanza nella definizione di un adeguato profilo professionale e per il richiamo alla normativa precedente – l’eliminazione, nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, di alcune materie previste dal decreto ministeriale 138/2017 e dal DDG 1259/2017 (“modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali“; “valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici“; “sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea“);
- evidenzia che la frequenza del corso intensivo di formazione risulterebbe un vero “pro-forma” senza la valutazione della prova finale. Per il Consiglio Superiore, inoltre, la scelta amministrativa di non prevedere una valutazione conclusiva pare non del tutto rispondente al dettato normativo nel quale si prevede che nel decreto ministeriale siano “definite le modalità di partecipazione a un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale” (e se si tratta di “sostenere una prova” le modalità devono riguardare anche la valutazione della prova stessa, non potendo essere sufficiente, perché essa possa ritenersi “sostenuta”, la mera consegna alla Commissione di una relazione e di un elaborato, precisa il Consiglio Superiore);
- evidenzia altresì che la mancata valutazione della prova finale pone problemi anche dal punto di vista della definizione della graduatoria finale, determinata, oltre che dai titoli valutabili e dai titoli di precedenza, esclusivamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, prova però sostanzialmente differente tra i vari soggetti destinatari della procedura;
- ritiene indispensabile, pertanto, la previsione di una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che, oltre a dare valore al percorso formativo attesti il superamento della prova stessa e assegni uno specifico punteggio, l’unico valido ai fini di una definizione corretta ed equa della graduatoria finale, determinante anche per la scelta della sede su base nazionale;
- ritiene, altresì, necessario, che la prova finale consista in una esposizione orale sulla base di una relazione concernente le attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico in merito alle materie oggetto dei moduli formativi;
- non ritiene condivisibile la possibilità di svolgere le attività formative con modalità a distanza;
- chiede che sia precisato il limite percentuale massimo delle ore di assenza (sempre da motivare) effettuabili per ogni singolo modulo del corso intensivo;
- evidenzia che nello schema di decreto in esame non è presente alcun riferimento in merito ai termini di validità della graduatoria come invece esplicitamente indicato nella legge;
- esprime, infine, forte perplessità sulla determinazione del contributo posto a carico dei partecipanti e sulle modalità di versamento dello stesso, suggerendo, al contempo, che appare maggiormente proficuo prevedere un unico contributo economico a carico di tutti i partecipanti da versare all’atto della domanda di accesso alle prove.