Monetizzazione ferie non godute personale docente a t.d.: comunicazione della Direzione Generale

Con riferimento alle diverse richieste di informazione relative alla monetizzazione delle ferie non godute dai docenti con contratto a t.d., alleghiamo una comunicazione inviata dall’Ufficio VII della Direzione Generale del Personale agli UU.SS.RR.
QUI LA COMUNICAZIONE INTEGRALE
Il documento riguarda la monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato a seguito di un crescente contenzioso e delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
In generale, l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce l’obbligo di fruizione delle ferie per il personale della pubblica amministrazione e vieta la monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro. La violazione di tale disposizione comporta il recupero delle somme indebitamente erogate e responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile. Questa disciplina è la lex generalis per tutto il personale della pubblica amministrazione.
Successivamente, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, consentendo la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruirne.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall’articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (e precedentemente dall’art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Il calcolo generale è: x (giorni di ferie dovuti): y (giorni durata contratto) = 30 (o 32 se il contratto supera i 3 anni7 ): 360. Nei giorni di ferie dovuti sono compresi anche i giorni di festività soppresse, da fruirsi durante la sospensione dell’attività didattica.
Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012). Tuttavia, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 16715/2024) ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14268/2022), recependo i principi comunitari, ha chiarito che non si può perdere il diritto all’indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un’adeguata informazione. È illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate.
Un docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva se non ha chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario. La normativa interna deve essere interpretata in conformità con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie maturate, queste saranno liquidate al termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto (art. 38, comma 2, CCNL 2019-2021).
La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è consentita in via eccezionale sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti (x) e i giorni di sospensione delle lezioni (y), meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
Il nuovo CCNL, nella DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2, prevede che le ferie non fruite siano monetizzabili in caso di cessazione del servizio e nei casi tassativamente previsti in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, risoluzione per inidoneità, congedo obbligatorio per maternità/paternità).
Il diritto alla fruizione di ferie retribuite è un diritto sociale dell’Unione Europea di primario rilievo (direttiva 2003/88/CE). Da ciò deriva il diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia ha stabilito che non è conforme al diritto UE una normativa nazionale che preveda l’automatica perdita delle ferie non godute e della relativa indennità in assenza di una previa verifica che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto.
La normativa pone a carico del datore di lavoro l’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario.
Si invitano gli Uffici scolastici regionali a indirizzare ai Dirigenti scolastici l’indicazione di invitare espressamente e in forma scritta il personale a tempo determinato a godere delle ferie, in particolare durante la sospensione delle lezioni, avvisandoli della perdita del diritto in caso contrario, al fine di evitare aggravi di spesa e futuri contenziosi.