Legge bilancio 2020. Congedo per il papà, vale anche per i lavoratori della scuola? Qui i chiarimenti
CONGEDO PATERNITÀ
Domanda: La legge di Bilancio del 2020 ha prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità elevandone a sette giorni la durata. La norma è valida anche per i lavoratori della scuola?
Risposta: La Legge 28 giugno 2012, n. 92 all’art.4, comma 24, lettera a) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2014 e 2015, il congedo papà obbligatorio e facoltativo. La disposizione stabilisce che i padri (anche adottivi o affidatari) lavoratori dipendenti hanno diritto ad un congedo obbligatorio di un giorno e ad un congedo facoltativo di due giorni, questi ultimi alternativi al congedo di maternità della madre lavoratrice, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.
Successivamente, la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (all’art.1, comma 205) ha disposto la proroga per l’anno 2016 delle disposizioni della L.92/2012, aumentando a due giorni il congedo obbligatorio, mantenendo gli ulteriori 2 giorni (alternativi al congedo della mamma).
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (all’art.1, comma 354) ha prorogato i benefici anche per gli anni 2017 e 2018, apportando, però, alcune modifiche. In particolare, il congedo obbligatorio viene mantenuto a 2 giorni per il 2017 ed aumentato a 4 giorni per il 2018. Viene invece ripristinato, per l’anno 2018 (mentre non è stato previsto per il 2017), un giorno il congedo facoltativo da fruire in alternativa a quello della mamma.
La Legge di bilancio per il 2019 (L.145 del 30/12/2018) all’art.1, comma 278 prevede un’estensione del congedo obbligatorio a 5 giorni per il 2019 e la conferma, per il 2019, dell’ulteriore giorno di congedo facoltativo alternativo a quello della mamma.
Infine, la Legge di Bilancio per il 2020 (L.160 del 30/12/2019) eleva a sette giorni la durata del congedo obbligatorio confermando la fruizione, anche per l’anno 2020, del beneficio dell’ulteriore giorno di congedo alternativo a quello della mamma.
Rispetto alla possibile fruizione del congedo di paternità da parte del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, del comparto scuola) occorre
considerare che la Funzione Pubblica è intervenuta con la nota prot. 8629 del 20 febbraio 2013, disponendo la non applicabilità del congedo di paternità ai rapporti
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto, e ciò nonostante la stessa legge del 2012 non faccia alcuna differenza tra dipendenti pubblici e privati e si rivolga ai padri lavoratori dipendenti in generale.