La circolare pubblicata ieri dal Ministero dell’Istruzione sull’applicazione della nuova legge sui vaccini – in allegato – fa rilevare come la legge non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni.
Con la legge, a regime dal 2019/20, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.
Fase transitoria
Per l’anno scolastico 2017/18 la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero, l’omissione o il differimento va presentata:
entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie;
entro il 31 ottobre 2017, per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione professionale).
La mancata presentazione della succitata documentazione, come indicato dalla suddetta circolare Miur, dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
È possibile, inoltre, presentare una dichiarazione sostitutiva della predetta documentazione. In tal caso, la documentazione va poi presentata entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
La Circolare del Miur