Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente: un quadro di sintesi
A.2 – Per le assunzioni a tempo indeterminato le graduatorie sono, ove pubblicate, quelle relative ai concorsi per titoli e esami indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. Ai sensi dell’art. 1 comma 109 lettera c) della legge n. 107/ assegnando il 50%delle nomine in ruolo alle graduatorie di merito del concorso ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento.
Ove non risultino ancora pubblicate le graduatorie dei concorsi ordinari le nomine in ruolo saranno, interamente, disposte nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019.
A.3 – Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine equalora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorso Ordinario.
A.5 – Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ ambito territoriale.
A.6 – L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamenteal personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
A.8 – Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, le nomine in ruolo sono disposte per ambiti disciplinari.
A.11 – I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi sono assunti nei ruoli regionali, articolati in ambiti territoriali ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.
I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti nei ruoli regionali, ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 109 lettere a) e c): CHIAMATA DIRETTA – DAL 7 AL 12 AGOSTO) ASSEGNAZIONE D’UFFICO DAL 16/08
A.12 – L’ accettazione o la rinuncia , riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno CONSENTONO di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da ALTRO TIPO DI GRADUATORIA, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
È inoltre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
A.13 – Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n.
183/2011, in materia di autocertificazioni.
A.14 – Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale sutale tipologia di posto.
A.15 – È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part–time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .