Incarichi di elevata qualificazione al personale Dsga, la competenza è degli Ambiti Territoriali e non delegabile. Effetti positivi del CCNL
Con la nota 131650 del 29 agosto 2024, a firma del Direttore generale per il personale scolastico, il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la fase relativa al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione al personale appartenente al profilo di Dsga. Come si legge nella circolare, tale facoltà è di esclusiva competenza dell’Ambito Territoriale e non può essere demandata ad altri soggetti. Nella nota si sottolinea che, esclusivamente per ragioni di opportunità e semplificazione amministrativa, l’Ambito Territoriale può conferire mera delega di firma senza tuttavia attribuire alcun margine di discrezionalità operativa. In tal modo, si dà puntuale attuazione al comma 5 dell’art.55 del CCNL, come espressamente richiesto dalla CISL Scuola.
Del tutto infondata e assolutamente strumentale è la polemica messa in atto da chi, non avendo firmato il CCNL, tenta oggi di diffondere allarmismi paventando inesistenti rischi di precarizzazione per gli attuali DSGA, che passerebbero – così si afferma – dalla titolarità di un posto all’affidamento di un incarico triennale. Basta leggere il contratto per capire che gli stessi avranno la garanzia di mantenere l’incarico fintanto che rimangono in servizio, e la continuità sull’attuale sede, a meno che non intendano cambiarla, come avviene tuttora.
Altrettanto falsa, e la nota del Ministero lo chiarisce inequivocabilmente, l’affermazione per cui il DSGA verrebbe d’ora in poi nominato dal Dirigente Scolastico, e non dall’Amministrazione.
Nel frattempo, c’è da registrare come effetto positivo del nuovo CCNL anche il passaggio al nuovo profilo di quasi 1.200 assistenti amministrativi facenti funzione. Compresi molti che hanno contestato il contratto, ma che senza sarebbero rimasti nel profilo di assistente. Anche in questo caso, c’è chi fa tante parole, e chi produce fatti.