Il testo del DM sullo svolgimento dell’anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo
Il Ministero ha trasmesso alle organizzazioni sindacali il testo del D.M.226 (attualmente all’esame degli organi di controllo) che disciplina il percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato nonché le modalità di svolgimento del test finale introdotto per i docenti dall’art.44, comma 1, lettera g) del D.L.36/2022.
Al D.M. è allegata la definizione dei criteri che dovranno essere seguiti per la valutazione del docente al termine del periodo di prova. Perché il periodo possa considerarsi regolarmente svolto è richiesta la prestazione di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per attività didattiche. Viene confermato l’impegno complessivo di 50 ore in attività di formazione, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo del docente anche nel rispetto degli standard richiesti.
Le attività laboratoriali saranno organizzate in 4 fasi:
- Incontri propedeutici e finali
- Laboratori formativi
- Peer to peer e osservazione in classe
- Formazione on line
Al termine dell’anno scolastico il docente sosterrà un colloquio innanzi al comitato di valutazione, che verificherà fra l’altro la declinazione in competenze didattiche delle conoscenze teoriche attraverso un test finale in cui il docente discuterà le risultanze della valutazione nell’istruttoria del tutor e della relazione del dirigente scolastico.
Contrariamente a quanto richiesto con forza dalla Cisl Scuola, affinché l’applicazione delle regole sul periodo di prova introdotte dal D.L. 36 riguardassero solo i docenti assunti attraverso le nuove procedure di reclutamento previste dal decreto stesso, il Ministero ha espressamente previsto che la disciplina del nuovo anno di formazione trovi applicazione per tutti gli assunti a tempo indeterminato, a qualunque titolo, a partire dall’a.s.2022/23.
La Cisl Scuola, in occasione dell’informativa sul DM, ha comunque chiesto che nella nota applicativa del decreto l’Amministrazione chiarisca, come sempre fatto negli anni scorsi, che il periodo di prova e formazione non deve essere ripetuto dai docenti che l’abbiano già svolto e superato in precedenza nel medesimo grado di scuola.