Il parere del CSPI sui percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

Nell’adunanza plenaria svoltasi oggi, 19 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), dopo ampia e complessa discussione, ha espresso il proprio parere sui due schemi di decreto ministeriale recante
- «Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»
- «Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»
Si tratta dei percorsi da attuare al fine di sopperire, in via straordinaria e transitoria, all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno.
Sul primo documento il CSPI si è espresso a larghissima maggioranza con parere favorevole, condizionato al riesame degli elementi di criticità emersi alla luce delle osservazioni esposte.
Sul secondo documento, alla luce delle osservazioni esposte, il CSPI, pur prendendo atto che lo schema di decreto in esame è attuativo del dettato normativo, ha espresso a maggioranza parere negativo (posizione condivisa anche dai consiglieri eletti nelle liste CISL Scuola), chiedendo che l’Amministrazione si faccia carico delle criticità rilevate, facendo chiarezza sul sistema di riconoscimento della validità dei titoli di specializzazione acquisiti all’estero.
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Il CSPI, riguardo al primo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 6 che prevede che “la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)” e che “le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE”
- pone una riflessione sulle modalità di erogazione delle attività formative, che si prevedono interamente on line, seppur in modalità per lo più sincrona, sottraendo alla formazione la dimensione dell’interazione diretta con docenti e colleghi;
- rileva una significativa difformità tra i percorsi erogati dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e quelli erogati da INDIRE, per quanto riguarda sia i crediti formativi, sia il titolo finale, trattandosi l’uno di titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, l’altro di titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione;
- ritiene necessario che l’Amministrazione specifichi che gli anni di servizio su posto di sostegno siano stati prestati in possesso del titolo di accesso alle GPS nello specifico grado di scuola;
- rileva una significativa distanza in termini di peso e caratteristiche tra il percorso proposto ed i corsi di specializzazione nel sostegno didattico attivati sino ad oggi ai sensi del D.M. n. 249/2010;
- evidenzia, in merito ai costi, la necessità di rimodulare gli stessi;
- rileva altresì che il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, rilevato nell’Allegato B, ai fini dell’attivazione dei percorsi di formazione, rischia di non essere soddisfatto a causa della modalità di erogazione della formazione completamente on line;
- sottolinea che l’approccio a queste problematiche non può essere legato a logiche di emergenza e che occorre ragionare in prospettiva, per delineare un sistema di formazione strutturato in grado di programmare un’offerta formativa di qualità e rispondente al reale fabbisogno del sistema scolastico.
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Il CSPI, riguardo al secondo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 7 che prevede che “in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge per la conclusione, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”
- rileva la stessa difformità già segnalata nel primo parere tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti;
- evidenzia un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza;
- ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano;
- rileva altresì che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);
- ritiene, infine, che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela: le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.