Guida breve ai permessi per motivi di studio (150 ore). Occhio, stanno per scadere i termini!
Guida breve ai permessi per motivi di studio (150 ore). Occhio, scadenza dei termini a breve!
Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell’anno 2019. La materia, infatti, è disciplinata con riferimento all’anno solare, non all’anno scolastico.
Normalmente la scadenza fissata è quella del 15 novembre, anche se a livello regionale possono essere stabilite date diverse, dal momento che il CCNL affida alla contrattazione regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi in questione.
Le domande devono comunque essere inviate dagli interessati all’Ambito Territoriale della provincia alla quale appartiene la propria scuola di servizio.
Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni in materia
Normativa di riferimento
- CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a)
- Contratto integrativo regionale
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Destinatari
Tutte le categorie di personale:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).
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Modalità delle assenze
I permessi straordinari retribuiti – in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi – sono calcolati ad anno solare.
La concessione – sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva – è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).
I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.
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Presentazione delle domande
La domanda – redatta su apposito modello, di norma fornito dagli Uffici Scolastici Provinciali (dal “link” un mero schema esemplificativo) – deve essere presentata a questi ultimi, tramite la scuola di titolarità, entro il termine fissato dalla contrattazione regionale, normalmente il 15 novembre.
Entro il 15 dicembre (ovvero in data posteriore) il dirigente scolastico – non appena pervenuti dal superiore ufficio i nominativi del personale ammesso a fruire dei permessi in questione – emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell’elenco provinciale degli aventi diritto. Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità:
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
- anzianità di servizio;
- età.
A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi. Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
La certificazione deve essere presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).
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Documentazione
- Idonea certificazione sia dell’iscrizione ai corsi, sia degli esami finali sostenuti.