Green pass, convertito in legge il DL 111/2021: queste le novità
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Dopo l’approvazione avvenuta il 22 settembre da parte della Camera dei Deputati, il giorno successivo anche il Senato ha votato definitivamente il testo della Legge di Conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 con il quale è stato introdotto l’obbligo del green pass per il personale scolastico. Il testo approvato è integrato con le ulteriori disposizioni in materia di green pass in ambito scolastico introdotte dal successivo D.L. 122 del 10 settembre.
In sostanza, la legge di conversione del D.L. 111/2021 prevede l’abrogazione del D.L. 122/2021 assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai precedenti testi.
Di seguito le principali novità:
- il green pass ottenuto a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore
- nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde.
- la didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa e non più per la zona arancione.
- sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3
- la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso del certificato verde Covid-19 è disposta dal dirigente scolastico e “mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste … e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni“.
- la sanzione pecuniaria (multa da 400 a 1000 euro) è irrogata dal Prefetto. Inoltre viene specificato che l’accertamento della violazione dell’obbligo di verifica da parte dei dirigenti scolastici è di competenza dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali
- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia (oltre che ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi o lo svolgimento delle attività sportive)
- lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso passa da 358 milioni a 70 milioni
- i 288 milioni che risultano in tal modo disponibili vengono stanziati per consentire il pagamento tempestivo delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, ivi compresi eventuali arretrati spettanti per supplenze dell’anno scolastico 2020/21.