Emergenza coronavirus, accordi regionali per la cassa integrazione in deroga
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha esteso la cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (FIS).
L’accesso alla CIGD è possibile esclusivamente sulla base di specifici accordi regionali come previsto dall’art. 22 del DL 18/2020.
Le Regioni, le OO.SS. Confederali e le Associazioni dei datori di lavoro hanno elaborato e sottoscritto, nell’arco di pochi giorni dalla pubblicazione del DL 18/2020, gli accordi previsti dal DL 18/202. Secondo gli accordi possono essere beneficiari della CIGD anche i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 relativamente agli addetti in continuità d’occupazione. I datori di lavoro possono, altresì, accedervi per i lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell’anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l’avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, l’accesso alla CIGD è, inoltre, subordinato alla conclusione di un accordo, da realizzarsi anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per le piccole realtà scolastiche e soprattutto educative non statali, che mediamente occupano fino a cinque dipendenti, e per i quali non opera il Fondo di Integrazione salariale (FIS), la CIGD rimane l’unico strumento di salvaguardia dei livelli reddituali e occupazionali. Il MLPS, di concerto con il MEF, con Decreto 24 marzo 2020, ha provveduto a ripartire alle Regioni le risorse sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti, come rilevati dall’’INPS nei propri archivi. Le modalità di accesso agli ammortizzatori in deroga, ivi compreso il ricorso al Fondo di Integrazione salariale, sono state indicate dall’INPS con Messaggio n. 1287 del 20 marzo, e Circolare 47 del 23 marzo.