Dirigenti scolastici, informativa su procedura riservata e criteri per rotazione
Si è svolto l’incontro di informativa sul Decreto ministeriale per la procedura riservata del concorso a dirigenti scolastici e circa la Direttiva recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici: due argomenti decisamente rilevanti e molto attesi.
Il concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, ha avuto un percorso complesso, sia per le modifiche apportate progressivamente al bando sia per l’alto numero di contenziosi e di relativi decreti cautelari. Nessuna fase concorsuale è stata esente dai rilievi più svariati. Ad esempio è stato lamentato per la prova preselettiva persino il malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati durante lo svolgimento della prova; la contestazione si è estesa alla prova scritta per la modalità di correzione e di registrazione dei verbali relativi alle valutazioni; è stata oggetto di contenzioso la prova orale anche per il difforme comportamento delle Commissioni che i ricorrenti hanno rilevato sul territorio nazionale ed è stata pure contestata la compatibilità di tre Commissari (lezioni nei corsi di preparazione al concorso, contemporaneità di cariche pubbliche ecc.)
La norma inserita nel Milleproroghe si propone di risolvere i numerosi contenziosi ancora pendenti. È stato previsto un corso di formazione intensivo e una prova finale. Nel testo vi sono due diverse modalità di accedere al corso intensivo, a seconda della tipologia dei casi.
La prima prevede che coloro che hanno fatto ricorso e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del concorso e coloro che non hanno superato la preselettiva ma hanno superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato, possono accedere al corso intensivo di formazione dopo aver superato con un punteggio pari ad almeno 6/10 una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. In sostanza le due differenti situazioni ricondotte dalla norma a questa modalità di accesso sono trattate nello stesso modo, pur essendo evidente che non possono vantare lo stesso percorso valutativo nel concorso.
Nella bozza di decreto, la prova scritta viene semplificata sia per il punteggio relativo alla soglia di sufficienza (6/10 invece che 7/10) sia perché è a risposta chiusa; per la soluzione vengono concessi 120 minuti. Rispetto alla prova scritta del concorso saranno sottoposte a verifica alcune aree in meno. Vengono esclusi dalla prova gli argomenti relativi a modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed anche l’area relativa a valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici e i sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea. Questa semplificazione non era prevista nella norma ma viene introdotta nella bozza di decreto. Dei 100 quesiti 5 sono destinati alla verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e 5 per la verifica di strumenti informatici e tecnologie della comunicazione. La nostra Organizzazione ha chiesto che questa semplificazione sia considerata anche per il prossimo concorso ordinario.
La seconda modalità di accesso al corso intensivo prevede invece il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10. Questo è il caso di coloro che hanno proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del concorso.
Queste casistiche, che sono previste dalla legge, vengono riprese senza interpretazioni né estensioni dalla bozza di decreto. I titoli valutabili per la procedura sono cristallizzati all’epoca del concorso del 2017.
Dopo il superamento del corso intensivo, i dirigenti saranno inseriti in coda in graduatoria e incideranno per il 40 per cento dei posti sulle assunzioni. Da notare che la ripartizione tra le due graduatorie, quella del concorso 2017 e quella del concorso non ancora bandito, prevede indicazioni su come operare in caso di esaurimento di una delle due graduatorie ma non nel caso in cui la graduatoria non sia ancora definita. Poiché ancora non abbiamo il bando del concorso ordinario abbiamo chiesto che sia specificato come assegnare il contingente di posti nel caso non sia stata formalizzata la graduatoria del concorso ordinario. È comunque intenzione dell’Amministrazione far procedere i due concorsi in parallelo e l’obiettivo è quello di poter immettere in ruolo dalle due procedure a partire da settembre 2024.
Si tratta comunque di una bozza che ora è all’esame del CSPI e che potrebbe ancora subire modifiche.
Per ciò che concerne la Direttiva sulla rotazione degli incarichi e dei dirigenti scolastici, il Capo dipartimento Palumbo ha confermato i contenuti della bozza già consegnata alle OO.SS.
La rotazione entrerà in vigore a partire dall’a.s. 23/24, e sarà effettuata dopo lo svolgimento di tre incarichi triennali, il primo dei quali è considerato l’incarico in corso. Allo scadere dell’ultimo dei tre incarichi i dirigenti interessati possono esprimere preferenze e l’assegnazione sarà effettuata con priorità, contestualmente con le operazioni di assegnazione ad altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento. La rotazione non sarà applicata ai dirigenti che non possono svolgere almeno un altro incarico completo prima del collocamento in quiescenza. Sono inoltre esclusi i destinatari dei benefici della legge 120/1991 e della legge 104/92. La rotazione non si applica anche ai dirigenti che abbiano ottenuto il trattenimento in servizio.
In via eccezionale il direttore regionale può decidere di non applicare la rotazione nei confronti dei dirigenti scolastici in zone di montagna, in territori insulari o di difficile raggiungibilità.
È inoltre previsto che la rotazione sia applicata assegnando ai dirigenti, ove possibile, ad una fascia retributiva pari o superiore a quella di provenienza e comunque ad una distanza non superiore ai 50 chilometri. La Cisl scuola ha chiesto che questa distanza sia ridotta a non oltre 30 chilometri.
Infine, l’Amministrazione ha chiarito di essere impegnata perché si raggiunga l’obiettivo di estendere la mobilità interregionale al 100 per cento dei posti vacanti e disponibili. In Parlamento, nella conversione del Dl 44/2023, sono stati presentati numerosi emendamenti in tal senso, sia da parte delle forze di maggioranza che di minoranza. Sarà importante coordinare le diverse procedure concorsuali e la mobilità interregionale per consentire il rientro dei dirigenti che prestano servizio fuori regione prima delle assunzioni da concorso.