Dimensionamento delle istituzioni scolastiche, cosa prevede il Decreto-legge n. 1 del 16 gennaio 2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) che contiene disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico 2025/26.
Il Decreto-Legge interviene sull’articolo 83 della Legge 107/2015 aggiungendo 4 appositi commi che regolano due specifiche situazioni relative al dimensionamento:
- Scuole appartenenti alle Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024 in completa applicazione del numero di autonomie previste dal Decreto Interministeriale 127/2023 (articolo 1, comma 83-quinquies). Tali scuole avranno a disposizione ulteriori risorse (pari, complessivamente, a 3,597 milioni di euro per il 2024 e 5,395 milioni di euro per il 2026) da destinare a posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento. Per le scuole di tali Regioni, inoltre, sarà garantita la stessa dotazione organica del personale ATA del 2024/2025 (fatta eccezione per il profilo del funzionario ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA, la cui riduzione resta conforme ai numeri fissati dal D.I n.127). Infine, i Dirigenti degli Uffici Regionali potranno autorizzare, nelle aree interne e in quelle montane, isolane e in quelle caratterizzate da una maggiore dispersione scolastica, la costituzione di classi in deroga al numero minimo di alunni previsto.
- Scuole appartenenti alle Regioni “inadempienti” (articolo 1, comma 83-sexies). Tali Regioni dovranno adottare la delibera di dimensionamento scolastico entro 10 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso (quindi, entro il 27 gennaio 2025). Limitatamente al solo anno scolastico 2025/26, tali Regioni potranno attivare ulteriori autonomie scolastiche, fino al limite del 2,99% del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA previsti per il 2025/26 dal citato D.I 127/2023, ma i posti non potranno essere conteggiati ai fini delle assunzioni e della mobilità. Se le Regioni, nell’adottare il piano di dimensionamento, non utilizzeranno il previsto margine del 2,99% rispetto al limite individuato dal D.I n.127, le relative economie di spesa saranno destinate ad aumentare quelle già previste e alle Regioni verranno applicate le medesime disposizioni esistenti per quelle che hanno adottato il piano di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024.
Di seguito, distinti per Regione, i contingenti previsti dal D.I. n.127 del 30/06/2023 e il numero di scuole attivabili in base al la deroga del 2,99%. In neretto le Regioni che ne potranno beneficiare.
REGIONE | ISA a.s. 2025/26 | 2,99% | ISA a.s. 2026/27 |
---|---|---|---|
Abruzzo | 179 | 177 | |
Basilicata | 83 | 82 | |
Calabria | 279 | 276 | |
Campania | 832 | 25 | 820 |
Emilia R. | 517 | 15 | 513 |
Friuli V.G. | 139 | 137 | |
FVG Slov. | 12 | 11 | |
Lazio | 679 | 669 | |
Liguria | 169 | 167 | |
Lombardia | 1.108 | 1.096 | |
Marche | 208 | 204 | |
Molise | 45 | 44 | |
Piemonte | 516 | 15 | 510 |
Puglia | 565 | 557 | |
Sardegna | 225 | 7 | 220 |
Sicilia | 705 | 700 | |
Toscana | 452 | 14 | 446 |
Umbria | 132 | 4 | 130 |
Veneto | 556 | 550 |