Assunzioni in ruolo. Incompatibilità con altri lavori e il caso del part-time
Gli aspiranti docenti destinatari di contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018 possono o no conservare il loro rapporto di lavoro usufruendo dell’aspettativa? Il chiarimento sulla questione arriva dall’USR Veneto, con una nota qui allegata.
Nella nota si spiega che chi ha già instaurato e ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola se non ha risolto il precedente rapporto di lavoro (si rimanda infatti al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e quindi all’incompatibilità tra impiego pubblico e altra attività lavorativa, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto e che non può essere dunque sanata con la concessione dell’aspettativa).
Il diritto a fruire dell’aspettativa si matura infatti con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.
Un caso a parte è rappresentato dall’aspirante che opta per il regime di part-time.
In questo caso è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2010. Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, solo se è di natura privata. In tale situazione il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto presso l’istituzione scolastica, dovrà chiedere di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%.
Prima di stipulare il contratto part-time il Dirigente scolastico dovrà verificare presso l’Ufficio Scolastico territoriale che non si superi a livello provinciale l’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto.
Nell’allegato la nota con il testo integrale.