Assistenza e cura dell’igiene personale degli alunni nella scuola dell’infanzia, nessun aggravio delle mansioni nell’ultimo CCNL
È del tutto infondata la tesi, ripresa anche da qualche rivista di settore, secondo cui l’ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti affidati ai collaboratori scolastici per quanto riguarda l’assistenza e la cura dell’igiene personale degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia.
È di tutta evidenza, infatti, che il nuovo contratto di lavoro non modifica, né rende più gravose le incombenze previste, facendosi piuttosto carico di specificare meglio e con maggior chiarezza le prestazioni dovute dal personale, delegando alla Contrattazione integrativa nazionale la determinazione di un compenso proprio per quelle che si ritengono particolarmente delicate, onerose o complesse.
A conferma di ciò, si potrebbero anche citare le dichiarazioni rese a suo tempo da un autorevole esponente di una sigla non firmataria dell’ultimo CCNL, il quale nel 2019, alla luce di quanto contenuto nel contratto allora vigente, quello del triennio 2016-18, affermava testualmente che “il collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia”.
Dell’argomento si è occupata di recente l’ARAN, rispondendo a quesiti in merito alle mansioni dei collaboratori posti da alcuni dirigenti scolastici circa un presunto aggravio delle mansioni derivante dal nuovo contratto di lavoro; chiarimenti che ora sono confermati da un recentissimo orientamento applicativo (CIRS 124 del 5 novembre 2024) nel quale l’Agenzia richiama, in coerenza con precedenti orientamenti, quanto è contenuto nell’allegato A del CCNL 2019/21, che non ha innovato la precedente disciplina, includendo fra le specifiche professionali del collaboratore scolastico “l’assistenza necessaria …. nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. In tali incombenze rientrano senz’altro, scrive l’ARAN, anche le attività rivolte a “pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini”.
L’ARAN ricorda inoltre che “alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale – sostiene l’ARAN – si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”.
Già in passato comunjque, e prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l’orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021 nel quale alla domanda “L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?” aveva risposto: “La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” del medesimo CCNL”. Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”.
Vale la pena, anche per fare giustizia di contestazioni all’ultimo CCNL che appaiono chiaramente opportunistiche e strumentali, ripercorrere gli sviluppi di una questione che è stata spesso causa di tensioni e incomprensioni, oltre che di oggettivo disagio per alunne e alunni interessati.
Un po’ di storia
Innanzitutto, è necessario tenere distinto il periodo ante anno 2000 – quando il personale era parte assoggettato al contratto degli Enti Locali e in parte a quello della scuola – dal periodo successivo (che, con la Legge 124/1999, ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle scuole).
Fino al 1999 nella scuola elementare l’obbligo della assistenza igienica e motoria era garantito dal “mansionario” dei bidelli dipendenti dei Comuni. Il medesimo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 (confermato poi nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali), prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell’igiene personale degli utenti dei servizi.
Nella scuola media, il CCNL dell’agosto 1995 disponeva che i “bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Infine, nella scuola superiore i bidelli dipendevano in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici) dalle Amministrazioni provinciali e in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica. Di conseguenza, ai primi si applicavano le norme dei contratti degli enti locali e agli altri il CCNL del comparto scuola.
Il Decreto Legislativo 112/1998, intervenendo sul decentramento amministrativo, attribuisce le funzioni di “supporto alla integrazione scolastica” ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore).
A seguito dell’entrata in vigore della L.124/1999, fra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’U.P.I., l’A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali viene sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 settembre 2000. Il Protocollo era finalizzato a individuare i servizi e le risorse necessarie a garantire un’efficace e corretta gestione del servizio scolastico (con tale atto vengono definite anche le cosiddette “funzioni miste” per il personale ATA).
L’art.2, punto B) del protocollo prevede che “l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 – art.31 – Profilo A/2 collaboratore scolastico… Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”.
Nella citata tabella A/2 vengono ricompresi, tra gli altri, i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia, di vigilanza, di collaborazione con i docenti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscita e l’assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Nel rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, la tabella D che definisce i profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo, modifica, almeno in parte, le competenze del collaboratore scolastico. Infatti, oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, a corredo della tabella A/2 si precisa che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Viene, altresì, ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori anche con riferimento all’integrazione e alla prevenzione della dispersione scolastica.
Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, oggetto di un’apposita sequenza contrattuale in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 15/03/2001, si attribuisce espressamente, ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia la funzione aggiuntiva.
Il CCNL 2002/2005, I biennio economico, all’art.47 disciplina il rapporto di lavoro del personale ATA disponendo che i relativi compiti sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
L’attribuzione degli incarichi è compito del Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Gli incarichi specifici sono quindi incarichi che per il loro svolgimento richiedono un maggior impegno e pertanto il contratto nazionale prevede, coerentemente, una retribuzione accessoria a ciò finalizzata.
Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all’art.7, introduce negli ordinamenti ATA le cosiddette “posizioni economiche” che, in sostanza, sono da interpretarsi quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale destinati ai lavoratori delle aree A (collaboratori) e B (Assistenti).
L’attribuzione delle posizioni economiche avviene previa frequenza e positivo superamento di un corso di formazione, e comporta l’affidamento di ulteriori e più complesse mansioni che, per il personale collaboratore scolastico, riguardano l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.
Il CCNL 2006/09 non interviene sui profili professionali del personale ATA, così come il successivo CCNL 2016/18 (sottoscritto, come si ricorderà, dopo circa dieci anni di blocco dei rinnovi contrattuali).
Sull’argomento, infine, è doveroso ricordare anche l’intervento della VI sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza 22786/2016, ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile.
Conclusioni
Il nuovo CCNL 2019/2021, rispetto alla formulazione contenuta nella declaratoria del precedente CCNL 2006/2009, a fronte dei compiti inerenti “… uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47” si limita ad aggiungere le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”. Si tratta a ben vedere non di una nuova attribuzione di compiti, ma piuttosto di una più chiara formulazione che interviene oltre tutto a circoscrivere tali prestazioni a due precisi gradi scolastici.
Fino a oggi, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno sempre interpretato l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (come già ricordato in precedenza).
Medesima interpretazione viene fornita anche dall’ARAN, dal recentissimo orientamento applicativo CIRS124 oltre che col precedente CIRS62 del 24 febbraio 2021, e prima ancora col meno recente orientamento SCU_045 del 15 giugno 2012.
È, dunque, del tutto evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo; piuttosto contribuisce a una maggior chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche.