Accesso al IX ciclo di TFA, non sono richiesti i 24 CFU né l’abilitazione. Nota di charimenti del Ministero dell’università e ricerca
Il Ministero dell’università e della ricerca, con una nota del Coordinatore dei corsi di specializzazione sul sostegno, in risposta a numerose richieste di chiarimenti, ha reso noto fra l’altro agli Atenei che i requisiti per l’accesso al IX ciclo del TFA sono cambiati per effetto del DL 19/2024, che detta disposizioni per l’attuazione del PNRR.
Come sostenuto in più occasioni dalla CISL Scuola, infatti, l’articolo 14 comma 3 del citato decreto legge, intervenendo sui requisiti di accesso ai percorsi di formazione iniziale, precisa che si accede ai percorsi di specializzazione sul sostegno con i titoli di studio previsti dall’articolo 5 commi 1 e 2 del D.lvo 59/2017, come modificati dal decreto legge 36/2022.
In sostanza, si può accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado col solo possesso delle lauree (o diplomi, nel caso degli ITP) che danno attualmente accesso ai concorsi, senza bisogno dei 24 CFU previsti dalla normativa precedente il DL 19/2024, né dell’abilitazione.
Nota09-04-24_MUR-Uff-III_Accesso-progr_procedure_valutazione_titoli_studio-24-CFU.pdf