Ricostruzione di carriera e anzianità di servizio: diritto non prescrittibile
Riportiamo la nota diffusa dalla Ragioneria dello Stato:
Pervengono da numerose Ragionerie territoriali dello Stato richieste di chiarimenti, volte ad
acquisire l’indirizzo di questo Dipartimento circa i criteri da applicare in sede di controllo
preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il
principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la
contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Più recentemente, poi, con l’Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020, la Suprema Corte ha
confermato tale principio, ribadendo che “l’anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma
prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti a contenuto patrimoniale che su di essa si fondano… “, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, “…purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto”.
Pertanto, ad avviso del medesimo Giudice di legittimità, l’effettiva anzianità di servizio può
essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
Giova segnalare, che anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione
Centrale del controllo di legittimità – chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di decreti di ricostruzione di carriera riguardanti il personale ATA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, a seguito di richiesta di deferimento da parte del Magistrato istruttore della Sezione regionale del controllo per le Marche – con la Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019, nel richiamare l’orientamento già espresso in linea generale dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.
Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene
opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di
ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123-
Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati
stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti
interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.
Vorranno codeste Ragionerie territoriali attenersi alle indicazioni contenute nella presente
circolare.
Il Ragioniere Generale dello Stato