Parere negativo del CSPI sulle Linee Guida relative al “mobility manager” scolastico
Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 23 novembre, in modalità telematica nel rispetto delle misure governative concernenti l’emergenza sanitaria, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante “Linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del mobility manager scolastico” di cui all’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) nella premessa/parere
- rileva che “l’individuazione di una specifica figura nelle scuole, come nel caso del mobility manager, sembra essere diventata una ricorrente modalità attuativa, producendo nella realtà il proliferare di ruoli, connessi a compiti e funzioni, che sostanziano l’idea di un mero e formale adempimento rischiando, invece, di vanificare una efficace cultura del risultato”;
- prende atto del fatto che l’introduzione della figura del mobility manager riguardi normativamente anche le istituzioni scolastiche nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- rileva, altresì, che questa figura, “nata nel più ampio contesto del sistema dei trasporti per la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei percorsi casa-lavoro, intercetta una serie di progetti e soluzioni operative già esistenti, legate al consolidato e, spesso innovativo, rapporto tra istituzioni scolastiche ed Enti Locali”;
- sollecita “in considerazione del significativo carico di lavoro individuato dalla norma per la figura del mobility manager scolastico, il superamento dei vincoli della legge 221/2015, con l’individuazione di un compenso specifico e aggiuntivo, a valere sulle risorse del bilancio del ministero dell’Istruzione”, evidenziando che “i compiti e gli obiettivi previsti dalla norma per la figura del mobility manager non sono in generale compatibili con l’attribuzione dell’incarico ad un docente su base volontaria”;
- ritiene che “sarebbe necessaria la previsione di una figura esterna (o interna, se disponibile, sul modello del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che fornisca una specifica collaborazione a supporto della scuola, dotata delle suddette competenze, formata e adeguatamente retribuita“;
- esprime, per le puntuali e approfondite considerazioni, parere negativo al DM in discussione e alle collegate Linee Guida.