Supplenze su posti che residuano dopo le assunzioni di personale ex LSU
Con la nota prot. 26615 del 26/08/2021, a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico, sono state impartite le disposizioni relative al conferimento di supplenze sui posti che dovessero eventualmente residuare una volta conclusa la procedura selettiva del personale ex LSU con 5 anni di servizio di cui all’art. 58, comma 5 sexies, del d.l. 69/2013.
Nella nota viene precisato che i posti disponibili potranno essere coperti, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno scolastico dalla nota prot. n. 26841 del 5.9.2020, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Non essendo ancora possibile valutare se ricorrano i presupposti per l’espletamento dell’ulteriore fase di assunzioni di cui al comma 5-septies (graduatoria nazionale per il personale che non è stato assunto per in disponibilità di posti nella provincia), la nota sottolinea la necessità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva nell’eventualità in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina.