Accordo sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. Poche le novità di rilievo
In data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto all’ARAN l’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 attuando le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Il nuovo Accordo, sollecitato dalla Commissione di Garanzia, uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto Scuola, Università, AFAM, enti di ricerca.
Nell’accordo sono previsti periodi di “franchigia” in cui le astensioni dal lavoro non potranno essere dichiarate, e precisamente dal 1° al 5 settembre e nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
Sono confermati, per i docenti, i limiti individuali per la partecipazione agli scioperi, fissati in:
- 40 ore pro-capite (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie
- 60 ore pro-capite (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole secondarie
Nel corso dell’anno scolastico deve comunque essere assicurata l’erogazione agli alunni di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.
Restano invariate rispetto al passato le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero. Per ciascuna di esse l’accordo individua le figure professionali la cui presenza è da ritenersi necessaria; i contingenti dei lavoratori sono individuati con un protocollo di intesa tra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative.
In occasione di azioni di sciopero, i dirigenti invitano in forma scritta il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione.
La scuola comunica alle famiglie:
- quali organizzazioni hanno indetto lo sciopero, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività delle stesse a livello nazionale e alla % di voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU di istituto, nonché le percentuali di adesione agli scioperi proclamati nell’anno in corso e in quello precedente, indicando quali sigle li hanno indetti;
- l’elenco dei servizi garantiti;
- l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori.
L’accordo, firmato da tutte le sigle rappresentative e dalle rispettive confederazioni (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams, ANIEF) viene ora trasmesso alla Commissione di Garanzia per la prescritta valutazione di idoneità.
Fonte: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32153&cHash=5ef01b575e7a0ef34a386732562c1e22