Pubblicazione graduatorie II e II fascia: modello per eventuale ricorso
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Per i ricorsi occorre seguire la normativa di riferimento, vale a dire l’art. 10 del decreto MIUR n. 374 dell’1/06/2017.
Art. 10 – Pubblicazione graduatorie – Reclami – Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo – secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento (“Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo”), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art. 130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.