Anticipo su liquidazione per cessati con “quota 100”, in Gazzetta il DPCM
Sulla G.U. nr.150 del 15 giugno 2020 è stato pubblicato il DPCM nr. 51 del 22 aprile 2020 che disciplina le modalità per l’eventuale richiesta di anticipo sul TFS/TFR in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 4/2019 per quanti sono andati in pensione con Quota 100. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 30 giugno.
L’anticipo della liquidazione fino a un massimo di 45 mila euro viene erogato dalle banche aderenti ad un apposito Accordo Quadro con il ministero della Funzione Pubblica, in via di definizione.
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR è presentata dal richiedente all’INPS tramite il portale utilizzando il PIN dispositivo ovvero attraverso i patronati.
L’INPS, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente la certificazione al diritto al TFS/TFR con l’indicazione delle date e degli importi dovuti. Una volta in possesso della certificazione di cui sopra, l’interessato può presentare la domanda di anticipo alla propria banca che trasmetterà all’INPS tutta la documentazione relativa alla richiesta. La banca provvederà all’accredito dell’importo spettante entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto. Sull’importo anticipato viene applicato un tasso di interesse che sarà definito nell’Accordo Quadro con le banche. Il richiedente potrà quindi valutare la convenienza dell’operazione, confrontando il tasso concordato con quelli normalmente applicati per operazioni di credito bancario.
DPCM-51-2020.pdf