Diplomati magistrali, sentenza di rigetto: quali sono gli effetti
Effetti delle sentenze di rigetto nel contenzioso “ diplomati magistrali in Gae”
Come già riferito, il 13 settembre u.s. il TAR del Lazio ha pubblicato la sentenza n. 10969/2019 che respinge il ricorso finalizzato all’inserimento in GAE di numerosi diplomati magistrali che avevano attivato il contenzioso avvalendosi dell’ufficio legale della Cisl Scuola.
Il tribunale dispone espressamente che la sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Quali sono gli effetti della citata sentenza ?
Con la nota n. 38905 del 28 agosto 2019, meglio nota come Circolare sulle supplenze, il Miur ha dato istruzioni agli Uffici territoriali sulle misure da adottare, nel momento in cui viene data comunicazione della sentenza sfavorevole, per la cancellazione dalle GAE dei diplomati magistrali inseriti con riserva.
La comunicazione della sentenza avviene da parte del Miur che invia specifica mail a tutti gli uffici scolastici. La cancellazione da GAE avviene attraverso formale Decreto dall’Ufficio scolastico e porta come conseguenza la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato già stipulati dai docenti destinatari della sentenza.
Ricordiamo che a seguito dell’aggiornamento delle GAE della primavera scorsa anche gli aspiranti inseriti con riserva hanno potuto produrre domanda di trasferimento: l’ufficio competente a procedere alla cancellazione è in tal caso quello di attuale inserimento in GAE anche se diverso da quello che aveva curato l’inserimento con riserva a seguito del contenzioso.
Diversamente dallo scorso anno scolastico non è più in vigore il disposto dell’articolo 4 comma 1 bis del D.L. 87/2018 (cosiddetto decreto Dignità) che prevedeva la salvaguardia della continuità didattica attraverso la conversione del contratto a T.I. in contratto fino al 30 giugno ovvero la convalida del contratto di supplenza fino al 30 giugno. La proroga di tale norma anche per l’anno scolastico 2019/2020 era contenuta nel decreto Legge sul precariato approvato il 6 agosto salvo intese e decaduto con il cambio di Governo. Pertanto, salvo eventuale riproposizione tempestiva della norma di proroga, al provvedimento di depennamento dalle GAE, segue la risoluzione del contratto di lavoro in essere, sia a Tempo indeterminato che a Tempo determinato sottoscritto a seguito della posizione in GAE con riserva o in Prima fascia di Istituto.Nella circolare sulle supplenze sopracitata è comunque ribadita la facoltà, per coloro che non fossero inseriti in II fascia a pieno titolo di produrre domanda attraverso la presentazione cartacea del modello A1 e del modello B alla scuola capofila prescelta unitamente al provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
Coloro che sono già inseriti in II fascia a pieno titolo conservano la propria posizione ai fini delle supplenze ancora da conferire.