Su presunte incompatibilità dei dirigenti scolastici un allarmismo infondato
Ci viene segnalata la preoccupazione diffusa tra i dirigenti scolastici vincitori dell’ultimo Concorso, suscitata da notizie stampa di oggi, per una possibile applicazione nei loro confronti del comma 1-bis dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 in base al quale è sancito il divieto di conferimento di “…incarichi di direzioni di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.”
Nell’articolo di stampa cui si fa cenno viene affermato che la disposizione configurerebbe esplicitamente una “…ipotesi di incompatibilità che, se accertata, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare” e, addirittura, integrerebbe “…il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
L’articolo prosegue indicando tra le ipotesi di incompatibilità “anche quella di aver fatto parte della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) a livello di singola scuola e non solo quello di avere fatto parte degli organi statutari del sindacato”.
Si tratta di una interpretazione assolutamente infondata, dal momento che la Circolare n. 11/2010 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (citata nell’articolo), avente per oggetto “Art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni”, al Punto 4.1. Individuazione delle “strutture deputate alla gestione del personale” – esclude espressamente i dirigenti scolastici dalla portata applicativa della disposizione suddetta; ciò in quanto la locuzione “strutture deputate alla gestione del personale” “…è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione…” e non anche a quegli uffici, specialmente di dimensioni ridotte, ai quali fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno. Ci sembra una precisazione inequivocabile.
Ma anche a prescindere da tale autorevole chiarimento, è significativo anche il fatto che sia nel Regolamento che nel Bando del recente Concorso la condizione prevista dal citato comma 1-bis dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 non è annoverata (a differenza di quanto avviene, ad esempio, riguardo ai requisiti per aspirare a far parte delle Commissioni giudicatrici) tra le cause di incompatibilità e quindi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di reclutamento, all’esito della quale si acquisisce il diritto al conferimento dell’incarico.
Ce n’è a sufficienza per rassicurare quanti si ritenessero eventualmente destinatari di una disposizione interdittiva che in alcun modo li riguarda; a tutti i vincitori del Concorso l’augurio di svolgere con serenità l’incarico dirigenziale da poco ricevuto.
Roma, 10 settembre 2019
SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA