Firmato il CCNI su Utilizzi ed assegnazioni provvisorie, una sintesi delle principali novità
E’ stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che avrà validità triennale.
Le novità concordate riguardano in particolare le regole per il personale docente.
Licei musicali e coreutici
L’art.6 bis avrà validità ancora solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell’anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo/cattedra. Confermato, anche, l’accantonamento per i supplenti in servizio per il 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.
Assegnazioni provvisorie
Si è ripristinato il testo del 2015/16 per quanto concerne la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno della provincia ottenuta con la mobilità. Confermati invece, rispetto al testo dello scorso anno, i requisiti per l’accesso all’assegnazione provvisoria. Potranno chiedere l’assegnazione provvisoria anche i docenti FIT assunti da Graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018 come da noi richiesto e sostenuto dalle altre sigle. Introdotta anche la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale nei comuni costituiti da più distretti nel caso in cui l’interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all’art.8. E’ anche stato previsto che l’espressione del codice sintetico del comune/distretto subcomunale sia obbligatoria; in caso contrario la domanda non sarà annullata ma verrà presa in esame solo per le scuole del comune di ricongiungimento. Potranno chiedere l’assegnazione solo per altra provincia, i docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Precedenze
E’ stato previsto che l’indicazione del comune/distretto subcomunale di assistenza/cura/residenza sia obbligatoria. Come detto sopra, nel caso di omissione del codice sintetico e di espressione di scuole di altri comuni la domanda non sarà annullata ma presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.
Personale ATA
E’ stato sostanzialmente ricalcato il testo dello precedente CCNI, realizzando omogeneità con i docenti per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria.