TFA sostegno, alcuni chiarimenti in una nota MIUR
Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione da parte del MIUR di una nota di chiarimento, in allegato, relativa alla procedura concorsuale di specializzazione sul sostegno a.s. 2018/19. Tale nota, comunque pubblicata con notevole ritardo, non risolve alcuni nodi cruciali più volti da noi rappresentati al Ministero.
I chiarimenti riguardano:
ITP
E’ stato confermato che fino all’anno scolastico 2024/25 il titolo di accesso alle prove è il diploma di maturità così come indicato nella Tabella B del DPR 19/2017 e successive modifiche
Ammissione in soprannumero:
Disabili:
– I candidati con disabilità grave sono esonerati dalla prova preselettiva e potranno essere ammessi in soprannumero alla prova scritta.
– Ai fini della formazione della graduatoria finale della prova preselettiva, ai suddetti potrà essere assegnato il massimo del punteggio.
Sono altresì ammessi in soprannumero:
– i candidati che hanno sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non siano iscritti al percorso.
– i candidati che sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le relative opzioni.
– i candidati che sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Annualità di servizio e compatibilità con altri corsi:
– Oltre al titolo di accesso in una classe di concorso di scuola di I o II grado, le tre annualità di servizio richieste possono essere state svolte anche in gradi diversi e pertanto non necessariamente nello stesso grado di scuola e nella relativa classe di concorso per cui si presenta la domanda.
Incompatibilità frequenza corsi:
– La frequenza ai corsi di TFA sostegno è incompatibile con qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici da qualsiasi Ente erogato, in Italia o all’Estero