Mobilità 2019, trattativa conclusa. Ecco le novità
Dopo otto incontri al tavolo del confronto si è conclusa positivamente la trattativa per il CCNI 2019/2021. Il testo del CCNI sarà disponibile il prossimo 28 dicembre.
Nell’incontro di stamane è proseguito l’esame del testo e sono state affrontate le questioni che ancora non avevano avuto la condivisione del tavolo negoziale. Il risultato politicamente più significativo è che il contratto ripristina per tutti i docenti la titolarità su scuola.
Anticipiamo le novità scaturite dall’ultima fase del confronto.
1) vincolo triennale di permanenza sulla scuola.
con riferimento all’art.22 comma 4 lettera a1) del nuovo CCNL (che prevede l’obbligo di permanenza triennale sulla scuola richiesta “volontariamente”) si è convenuto quanto segue:
– il docente che ottiene la scuola richiesta “puntualmente” non potrà presentare domanda per il prossimo triennio.
– il docente che, all’interno della I° fase dei movimenti (comunale) ottiene l’istituzione scolastica attraverso la preferenza “distretto sub comunale” non potrà presentare domanda per il triennio successivo.
– il vincolo triennale scatta anche per i movimenti di II° fase per i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa e per la mobilità professionale per movimenti all’interno dello stesso comune.
2) Licei musicali.
per i licei musicali, tenuto conto anche dell’allargamento dell’organico per le ore di strumento, si è condiviso di continuare la “stabilizzazione” dei docenti utilizzati sui posti specifici (mobilità professionale straordinaria).
La procedura, diversa da quella degli anni precedenti prevede:
– la ripartizione del contingente per il 50% alla mobilità professionale/territoriale e per il 50% alle immissioni in ruolo. Per l’anno scolastico 2019/20 il posto unico o dispari e’ destinato alla mobilità.
– per l’a.s. 19/20 i docenti che hanno prestato servizio almeno per un anno sulla specifica disciplina per la quale chiedono il passaggio presentano domanda cartacea. Vengono graduati in base agli anni di servizio
effettivamente prestati sulla disciplina ed in caso di parità in base alla tabella relativa alla mobilità professionale. Si valutano anche gli anni a tempo determinato e l’anno in corso. Possono presentare domanda anche i docenti in attesa della conferma in ruolo. L’Ufficio Territoriale competente dopo aver compilato la graduatoria e nei limiti dei posti destinati alla mobilità individua i docenti aventi diritto al passaggio.
Al fine di garantire la continuità didattica si procede a confermare prioritariamente i docenti il cui posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria degli aventi diritto al passaggio. Successivamente si effettua la mobilità territoriale provinciale.
Al termine della mobilità provinciale gli uffici completano i passaggi per gli aventi titolo non destinatari della conferma, nel limite dei posti riservati alla mobilità.
Eventuali posti residui sono disponibili ancora per la mobilità territoriale e professionale da altra provincia.
Per gli anni 2020/21 e 2021/22 il 50% dei posti viene sempre accantonato per le nuove immissioni. L’eventuale posto unico o dispari è assegnato nel 2020/21 alle assunzioni e nel 21/22 alla mobilità.
Per il 2020/21 il 50% dei posti destinati alla III fase è ripartito per il 30% alla mobilità professionale e per il 20% alla territoriale interprovinciale; per il 2021/22 il 50% dei posti destinati alla III fase è ripartito per il 25% alla mobilità professionale e per il 25% a quella territoriale interprovinciale.
3) Co. Co. Co.
L’ipotesi finale sulla quale si è trovata una posizione condivisa prevede che il personale Co. Co. Co. assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo o tecnico in base della procedura selettiva ai sensi dell’art.1 co.619 della Legge finanziaria 2018 (attualmente assunto su una riserva di posti con rapporto di lavoro al 50%) e i lavoratori LSU della Regione Sicilia (di cui ai commmi 622-626 della L.finanziaria 2018) ottengono la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio.
Tale personale, per l’a.s. 2019/20, non partecipa alle operazioni di mobilità. Per il medesimo personale, sono previsti ulteriori fondi nella attuale legge di bilancio, che consentiranno, in ordine di graduatoria, di riportare il contratto a tempo pieno.