Alternanza scuola lavoro 2017/2018, FIS e compensi ai DSGA: chiarimenti
Facendo seguito alla comunicazione di ieri in f.c. relativa alle risorse 2017/18 per l’ASL, evidenziamo che:
– relativamente all’accesso al Fondo di istituto del personale docente, ed ATA, l’art 22 comma 4, lettera C3) del nuovo CCNL 2016/2018 sulle relazioni sindacali, dispone che la contrattazione integrativa di istituto tra il dirigente scolastico e la RSU detta i criteri generali di ripartizione delle risorse per l’attribuzione dei compensi accessori inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola
– relativamente alla possibilità di corrispondere compensi al DSGA per attività di alternanza scuola lavoro, evidenziamo che l’art. 3 della Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, dispone che al DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.
Pertanto in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse all’ASL, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, il DSGA può:
- a) recuperare l’eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09
- b) richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per l’attività connessa. Tale compenso può essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di alternanza scuola lavoro finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015 per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
In allegato i chiarimenti interpretativi del MIUR del 28 marzo 2017.