Adempimenti vaccinali, indicazioni operative sulle scadenze in una nota del MIUR
Subito in basso riportiamo la nota MIUR del 27/2 e l’allegato A sulle “Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/ educative e formative e l’Azienda Sanitaria Locale competente“.
A seguire un vademecum sulle scadenze in merito agli adempimenti vaccinali:
In considerazione delle prossime scadenze relative agli adempimenti vaccinali riguardanti i minori di 16 anni, previsti dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si fa presente che il Miur ha fornito indicazioni operative per l’a.s. corrente e per il prossimo con la nota n. 467 del 27.02.2018 operando una distinzione tra le regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali e quelle in cui invece sono state istituite e hanno adottato la procedura semplificata.
In particolare:
PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PRESSO LE QUALI SONO ISTITUITE
ANAGRAFI VACCINALI:
ENTRO IL 2 MARZO 2018:
– SOLO SE le Regioni e province autonome intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
I dirigenti scolastici provvederanno a inviare l’elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018.
(Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”)
– Nelle regioni e nelle province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che non intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione attestante le vaccinazioni entro il 10 MARZO 2018.
ENTRO IL 20 MARZO 2018:
– I dirigenti inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione “, a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.
ENTRO IL 30 APRILE 2018:
– I dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale.
NOTA BENE:
– PER I SERVIZI EDUCATIVI E DELL’INFANZIA E LE SCUOLE DELL’INFANZIA, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori non presentino documentazione idonea che attesti la regolarità degli adempimenti, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
– PER GLI ALTRI GRADI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, la mancata presentazione della documentazione nei termini non comporterà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami
PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PRESSO LE QUALI NON SONO ISTITUITE ANAGRAFI VACCINALI:
ENTRO IL 10 MARZO 2018:
– I genitori/tutori/affidatari, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinai e oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età).
– I genitori/tutori/affidatari che si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori /tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.
NB:
– La presentazione entro il termine del 10 marzo 2018 della documentazione descritta costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi.
– In caso di mancata presentazione della documentazione il dirigente scolastico avrà l’onere di rendere noto ai genitori il diniego di accesso ai servizi.
– Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi SUCCESSIVAMENTE alla presentazione della documentazione richiesta.