Mobilità, risolto il problema per i docenti di sostegno assunti da concorso straordinario che nel frattempo si sono abilitati

Con la nota 64732 del 17 marzo 2025 il Ministero dell’Istruzione e del merito fornisce le istruzioni operative concernenti la mobilità territoriale dei docenti titolari su posto di sostegno assunti da concorso straordinario 2020 senza abilitazione per la classe di concorso con decorrenza giuridica dall’a.s.2020/2021.
Si tratta di un intervento che la CISL Scuola aveva sollecitato nei giorni scorsi, onde fugare dubbi e preoccupazioni che si stavano manifestando diffusamente.
I docenti in questione sono censiti a sistema rispettivamente con i codici:
- ADML —> docente di sostegno scuola secondaria di I grado senza abilitazione;
- ADSL —> docente di sostegno scuola secondaria di II grado senza abilitazione;
- BDSD —> insegnante tecnico pratico titolare su sostegno senza abilitazione.
Alcuni di essi, avendo nel frattempo acquisito l’abilitazione per la classe di concorso e concludendo l’obbligo di permanenza sul sostegno nel corrente anno scolastico, hanno maturato il diritto a presentare domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune, come previsto dall’art.23 comma 10 dell’Ipotesi di CCNI sulla mobilità. Tale possibilità, tuttavia, non era fino ad oggi riconosciuta a causa di un blocco di sistema che impediva la presentazione dell’istanza.
Come chiarisce la nota del ministero, i docenti che, trovandosi nella situazione sopra descritta, intendano produrre domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune, lo potranno fare presentando la domanda in formato cartaceo, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del Ministero, con le medesime scadenze previste per le ordinarie procedure di mobilità.
Le stesse modalità dovranno essere osservate anche nel caso in cui il docente intenda richiedere, contestualmente al trasferimento su posto comune, anche il trasferimento su posto di sostegno di altra istituzione scolastica. In questo caso, l’aspirante dovrà anche precisare l’ordine di gradimento prescelto.
Qualora l’aspirante abbia presentato più domande di trasferimento (una cartacea e una digitale) solo l’ultima domanda pervenuta sarà convalidata dagli uffici scolastici.
Nel caso in cui l’aspirante voglia presentare anche istanza di passaggio di cattedra (per la quale sia ovviamente in possesso della relativa abilitazione), quest’ultima dovrà essere proposta, a pena di nullità, per una classe di concorso diversa da quella richiesta con il trasferimento.
In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla tradizionale documentazione richiesta dalla O.M., un’unica dichiarazione personale concernente il conseguimento dell’abilitazione alla classe di concorso nonché la copia di un valido documento di identità in corso di validità.
La dichiarazione deve essere resa utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione mobilità (allegato H – Dichiarazione docenti sostegno D.D.510/2020).