Presentato ai sindacati il decreto attuativo delle norme sulla conferma dei docenti di sostegno. Il dissenso della CISL Scuola
Si è svolta oggi, 30 gennaio, una riunione di informativa da parte del Ministero sui contenuti del Decreto Ministeriale applicativo della norma (decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71) che ha previsto la possibilità di confermare sullo stesso posto anche per l’anno scolastico successivo, su richiesta della famiglia, il supplente di sostegno.
La bozza di decreto, che ora dovrà essere inviata al CSPI per il prescritto parere, intende dare applicazione alla norma limitandola alla fase iniziale del conferimento delle supplenze, cioè entro il 31 agosto 2025, mentre il conferimento delle supplenze, come è noto e particolarmente proprio sul sostegno, si protrae spesso per mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico.
Ad li là degli aspetti applicativi, su cui si tornerà se e quando il DM assumerà veste definitiva, la CISL Scuola nel corso dell’incontro ha ribadito il proprio totale dissenso nei confronti di una norma in cui si rinvengono possibili elementi di incostituzionalità. Si introduce infatti un elemento nuovo, il “gradimento” della famiglia, nell’ambito della gestione di un rapporto di lavoro nella scuola che, in quanto rapporto di natura pubblica, è soggetto alle previsioni dell’articolo 97 sull’obbligo di imparzialità dell’amministrazione. Questa verrebbe certamente meno nel momento in cui diventassero determinanti la richiesta della famiglia e la valutazione del dirigente scolastico per avere la conferma del supplente.
Non è assolutamente accettabile che il tema della continuità sul sostegno, nell’interesse prima di tutto degli alunni con più bisogno, sia affrontato scegliendo soluzioni divisive e anche di dubbia efficacia, laddove il tema andrebbe affrontato a partire dal fatto che oggi l’organico stabile di sostegno corrisponde solo alla metà dei posti funzionanti. È questa la ragione vera che impedisce stabilità e continuità, portando a soluzioni che mettono apertamente in discussione l’oggettività e l’imparzialità delle procedure di reclutamento.