Graduatorie per i neoassunti: nessun depennamento al superamento del periodo di prova
La legge di conversione del D.L 44/ 2022 approvata il 21 giugno scorso è intervenuta nuovamente in tema di depennamento dalle graduatorie per coloro che sono confermati in ruolo dopo il superamento del periodo di prova.
Allo stato attuale risulta abrogato quanto era previsto al comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto legislativo 297/94, che prevedeva per gli assunti dal 2020/2021, dopo il superamento del periodo di prova , la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, diverse da quella di immissione in ruolo.
Tale disposizione era stata introdotta dal D.L. 126/ 2019 con modifiche al D.Lvo 297/94 finalizzate oltre che al depennamento , a limitare la mobilità dei neossunti.
Diverse sono state le modifiche successive e pertanto è attuale chiedersi qual è la norma vigente, oggi, in materia di cancellazione dalle graduatorie.
La norma vigente è contenuta nel D.L. 36 , meglio noto come decreto legge PNRR scuola , all’articolo 13 comma 5. Nella versione ultima introdotta dalla legge di conversione del DL 44, si afferma che :a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, il docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento.
Pertanto ad oggi, per coloro che sono sati assunti entro il 2022/2023 non si procede ad alcuna cancellazione.
Per gli assunti a decorrere dal 23/24 , dopo il superamento del periodo di prova si procederà alla cancellazione da ogni GM, dalle graduatorie di istituto e dalle GAE.
Nulla si dice delle GPS, ma da qui ad allora si chiarirà.